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Nuovo Codice degli appalti: “Un passo indietro sul rispetto del territorio”

<<Stiamo ancora piangendo le vittime della frana di Ischia, che già l’Italia si dimentica della geologia e di come alcune tragedie, spesso racchiuse nell’espressione “dissesto idrogeologico”, siano dovute alla mancanza di un’adeguata conoscenza della geologia del territorio. E’ questa la sensazione che si ha leggendo quel “Nuovo” Codice degli appalti che si applicherà a tutti i nuovi procedimenti tra non molto e precisamente a partire dal 1° aprile 2023. Una normativa di nuova introduzione per la quale occorre una seria riflessione su alcuni punti>>. Queste le prime considerazioni di Giovanna Amedei, presidente dell’Ordine dei geologi della Puglia, sull’ennesimo riordino della delicata materia che interessa gli interventi sul territorio. Ma facciamo un passo indietro; il Consiglio dei ministri nella riunione di venerdì 16 dicembre 2022, ha appunto approvato, in esame preliminare, il Decreto legislativo di riforma del Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. La dottoressa Amedei prosegue la disamina. <<Il nuovo Codice muove da due principi cardine, stabiliti nei primi due articoli: il “principio del risultato”, inteso come l’interesse pubblico primario del Codice stesso, che riguarda l’affidamento del contratto e la sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto tra qualità e prezzo nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza; il “principio della fiducia” nell’azione legittima, trasparente e corretta della pubblica amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici>>. Ed entrando ancor più nel dettaglio delle norme, s’individua come nell’ambito dell’art. 41 manchi ogni riferimento alla relazione geologica e alla compatibilità geologica, geomorfologica e idrogeologica dell’opera. <<Una mancanza che porterebbe, in fase di progetto esecutivo, a considerare questo importante elaborato, mero elemento di completamento del progetto, senza alcuna possibilità di orientare le scelte tecniche. L’abrogazione del livello di progettazione definitiva -spiega ancora la presidente – rappresenta un grave vulnus di carattere tecnico in riferimento alla qualità della ‘consecutio progettuale’ per la quale la redazione della Relazione geologica e la sua presenza nei successivi livelli di progettazione rappresenta un elaborato fondamentale per garantire qualità nelle scelte progettuali>>.  Ma la critica della dottoressa Amedei prosegue, evidenziando, inoltre, come l’abrogazione dell’art. 31-comma 8 del D.lgs. 50/2016 che chiariva il divieto di subappalto della Relazione geologica in modo da garantire la presenza diretta del geologo a ogni livello della progettazione, non risulti sufficientemente supportata dal richiamo all’art. 119 comma 3 relativo alle attività di subappalto attinenti ai lavoratori autonomi. Motivo? La presidente dei geologi pugliesi non ci gira attorno. <<L’ ambiguità in materia di subappalto dei servizi calpesta i principi generali in materia di trasparenza, concorrenza, rotazione, che rappresentano elementi fondanti della libera professione, senza contare l’ingiustificata assenza, all’art. 82 fra i documenti di gara, delle specifiche tecniche inerenti il calcolo dei corrispettivi a base d’asta>>. Insomma, se da una parte il territorio chiede “aiuto” per il rischio di un dissesto idrogeologico e di una pericolosità sismica che colpisce tanti comuni, dall’altra, per semplificare i lavori pubblici, si penalizza proprio quella conoscenza geologica che rappresenta la base per risanamento e mitigazione del rischio. Un passo indietro, invero, che mina ancor più il rispetto del territorio, di chi ci vive e di chi ne è stato già vittima innocente…

Francesco De Martino


Pubblicato il 12 Gennaio 2023

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