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La Magistratura, inquirente e giudicante, come indissolubile espressione del potere giudiziario

Delimitando la nostra indagine  al settore della giustizia penale (che è, poi, quello preminente), non può negarsi che il Pubblico Mnistero, in quanto promotore e dominus dell’azione penale (art. 112 Cost.) rappresenta la pretesa punitiva dello Stato (o, se si vuole, il diritto soggettivo statale alla punizione del reo); fa valere, cioè, innanzi all’autorità giudiziaria l’interesse dello Stato alla punizione del reo. Ora, si vorrebbe da alcuni che  questa funzione rientri nell’ambito di attività del potere esecutivo, che, invece di procedere direttamente alla punizione del reo, si autollmiterebbe, chiamando a giudicare su tale pretesa il potere giudiziario. Se fosse così, non si comprenderebbe una riconduzione del Pubblico Ministero nella sfera di funzioni e prerogative del potere giudiziario. In quanto parte (sia pure in senso formale, sua pure sui generis, sia pure con doveri di obiettività e imparzialità) il Pubblico Ministero, non  avendo la stessa natura dell’organo giudicante, non potrebbe esser ritenuto parte di quell’ordine, che è espressone del potere giudiziario. Continua sull’edizione cartacea del Quotidiano di Foggia. Nelle edicole di Foggia e provincia


Pubblicato il 5 Novembre 2010

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