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“Cura Italia”, i Consulenti del lavoro rispondono a 10 quesiti

Le norme contenute nel decreto legge “Cura Italia” e i provvedimenti straordinari predisposti per contenere e contrastare il diffondersi della pandemia dovuta al Covid-19 hanno una lunga serie di implicazioni lavoristiche e fiscali. Per questo motivo, la Fondazione Studi Consulenti del lavoro ha predisposto un ‘Approfondimento’ speciale con l’obiettivo di fugare ogni dubbio interpretativo sulle norme in vigore. Ecco 10 quesiti e le relative risposte fornite dalla Fondazione.

 Come si applica il premio di 100 euro previsto per i lavoratori dipendenti che si sono recati a lavoro durante l’emergenza covid-19?

Il decreto prevede l’erogazione di un premio di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria Covid-19, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020. L’importo deve essere ragguagliato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede ordinaria di lavoro nel mese di marzo. Il premio non concorre alla formazione del reddito. I sostituti d’imposta riconoscono, in via automatica, il premio a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. I sostituti d’imposta recuperano i premi erogati mediante l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17, D.Lgs. n. 241/1997.

Quali requisiti soggettivi sono richiesti al commerciante per poter godere del c.d. credito d’imposta botteghe e negozi?

Il decreto riconosce ai soggetti esercenti attivita’ d’impresa un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe). Il credito d’imposta non si applica ai soggetti esercenti le attivita’ essenziali (es. farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari di prima necessita’, ecc.) di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020. Il credito d’imposta e’ utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. n. 241/1997.

Per i titolari di reddito d’impresa sono applicabili le detrazioni fiscali per le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica covid-19?

La norma intende promuovere le erogazioni liberali destinate a fronteggiare la situazione epidemiologica causata da Covid-19 effettuate sia da persone fisiche che da titolari di reddito d’impresa. Il decreto introduce una detrazione dall’imposta lorda pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro, per le erogazioni liberali in denaro, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Per le erogazioni liberali effettuate, con il medesimo fine, dai soggetti titolari di reddito d’impresa, le predette erogazioni sono deducibili. Il comma 2 dell’art. 66, a tal fine estende le disposizioni di cui all’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, previste per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamita’ pubblica o da altri eventi straordinari per il tramite di fondazioni, associazioni comitati ed enti. Infine si segnala che ai fini IRAP le erogazioni liberali di cui al comma 2, art. 66, sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento.

 Il datore di lavoro può obbligare al godimento di ferie o permessi?

Si ritiene che, visti anche i DPCM che si sono susseguiti, il datore di lavoro possa disporre il godimento di ferie e permessi ispirandosi al generale principio di correttezza e buona fede.

 E’ necessario preventivamente far godere le ferie residue al 31 dicembre?

No, non c’e’ nessun obbligo in tale direzione.

Il lavoratore puo’ rifiutarsi di rendere la prestazione lavorativa? In linea di principio il lavoratore puo’ rifiutarsi di rendere la prestazione lavorativa solo in presenza di condizioni ambientali e lavorative che ostano al corretto svolgimento della prestazione e non sono imputabili al lavoratore stesso (assenza di negligenza).

Il lavoratore in smart working puo’ beneficiare di ferie e permessi?

 Il lavoro agile e’ una modalita’ di svolgimento della prestazione di lavoro subordinato pertanto al lavoratore va consentito il godimento delle ferie.

 E’ possibile attivare lo smart working per i tirocinanti?

 In merito ai tirocini, e’ bene subito evidenziare che diverse Regioni hanno predisponendo la sospensione delle attivita’ svolte dai tirocinanti per l’emergenza sanitaria. Tale attivita’ potra’ essere recuperata con proroga al termine di tale periodo. Cio’ premesso, per quanto concerne il quesito posto, si precisa che ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 81/2015 e’ disposto “che allo scopo di incrementare la competitivita’ e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalita’ di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti”. Il tirocinio, per definizione, cosi’ come peraltro ribadito nelle linee guida dell’accordo Stato-Regioni, del 25 maggio 2017, e’ un periodo di orientamento e di formazione, svolto in un contesto lavorativo e volto all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Non si configura come rapporto di lavoro. Analizzando la normativa di riferimento, dunque, in assenza di precise disposizioni da parte delle singole Regioni, si ritiene che il tirocinante non possa svolgere alcuna attivita’ in smart working. A tal proposito, si riscontrano alcune eccezioni, come la Regione Lombardia che consente di svolgere l’esperienza presso il domicilio del tirocinante in modalita’ assimilabili allo smart working. In tal caso, pero’, dovra’ primariamente trattarsi di tirocinio con obiettivi formativi riconducibili a profili professionali che consentono uno svolgimento dell’esperienza con questa modalita’

E’ possibile far svolgere al lavoratore dipendente la propria prestazione mezza giornata in azienda e mezza in smart working da casa?

Si’, e’ possibile, non vi sono preclusioni di sorta. Si ricorda pero’ che ai sensi del DPCM 11.3.2020, cosi’ come del Protocollo 14.3.2020, il datore di lavoro deve ricorrere il piu’ possibile al lavoro agile e rispondere all’obbligo di tutela della salute del lavoratore ex art. 2087 c.c., ponderando il ricorso a qualsiasi prestazione “in sede” e verificandone la effettiva necessita’ durante l’emergenza sanitaria.

 E’ possibile attivare lo smart working per gli apprendisti?

Cosi’ come disposto all’art. 41 del D.Lgs. 81/2015 l’apprendistato e’ un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. In ragione di tale definizione, dunque, si ritiene possibile attivare contratti di smart working con gli apprendisti, purche’ siano garantita la necessaria formazione e siano create le condizioni volte a garantire una stretta interazione dal il turo aziendale e il giovane che presta la sua attivita’.


Pubblicato il 24 Marzo 2020

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