Cronaca

Covid19, attività commerciali chiuse: come gestire i contratti d’affitto

Riduzione dei fitti commerciali a causa dell’emergenza coronavirus. Ne parla Alessandra Granata, portavoce di Confedilizia Foggia, la quale, in considerazione dell’eccezionale periodo che stiamo attraversando, rende noto che laddove venga manifestata dai conduttori e dai proprietari di immobili – in particolare in caso di immobili commerciali – l’intenzione di ridurre temporaneamente il canone di locazione dei contratti in essere e tale richiesta venga accolta dagli interessati, si suggerisce  l’utilizzo del modello di scrittura privata proposto da Confedilizia disponibile a richiesta all’e-mail: confediliziafoggia@virgilio.it. È importante che l’accordo circa la riduzione venga formulato con indicazione di un periodo preciso e limitato di durata del beneficio accordato al conduttore, così che – trascorso il periodo in questione – il canone sia nuovamente dovuto nella misura piena. Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, si segnala che l’Agenzia delle Entrate – con risoluzione n. 60/E del 2010 – ha ritenuto che, fatta salva l’ipotesi in cui l’accordo di riduzione del canone venga formalizzato nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, «non sussista in capo ai contraenti l’obbligo di comunicare all’Amministrazione finanziaria la modifica contrattuale intervenuta». Nella stessa risoluzione, l’Agenzia ha tuttavia fatto presente che «il perfezionamento dell’accordo di riduzione del canone può determinare, di fatto, la diminuzione della base imponibile ai fini dell’imposta di registro (come pure ai fini delle imposte dirette), e conseguentemente, la corresponsione di una minore imposta» e pertanto «può rispondere ad esigenze probatorie la necessità di attribuire all’atto di modifica contrattuale la data certa di fronte ai terzi» (con la registrazione, appunto).  Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha precisato anche che gli effetti della riduzione del canone sulla determinazione della base imponibile da assoggettare a tassazione, ai fini dell’imposta di registro, decorrono dall’annualità successiva a quella in cui è stata concordata la nuova misura del canone e il nuovo corrispettivo pattuito assume rilevanza anche ai fini dell’Iva e delle imposte sui redditi. Si tenga presente, poi, che l’art. 19 del decreto-legge n. 133/14, come convertito dalla legge n. 164/14, ha previsto che, a far data dal 13 settembre 2014, la registrazione dell’atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere è esente dalle imposte di registro e di bollo. Si coglie l’occasione per evidenziare che Confedilizia sta chiedendo al Governo e a tutte le forze politiche misure che siano tali da ridurre al massimo gli effetti negativi dell’epidemia – in particolare, ma non solo – nei confronti dei proprietari (persone fisiche e società) di immobili commerciali locati (su questo tema, c’è stata una prima risposta del Ministro dell’economia). Fra queste: misure finalizzate a scongiurare i mancati pagamenti dei canoni di locazione (anche perché si susseguono richieste di sospensione per legge del pagamento); l’eliminazione della regola della tassazione dei canoni non percepiti; la sospensione degli obblighi relativi all’Imu.


Pubblicato il 21 Marzo 2020

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